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C.F. 98152160176

Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

“DIABETE BRESCIA”
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO E SCOPO
ART. 1 – DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “DIABETE BRESCIA”.

1.2. L’Associazione potrà in ogni momento, sussistendone i requisiti di legge, qualificarsi come organizzazione non lucrativa di utilità sociale. In tal caso sarà obbligatorio l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

ART. 2 – SEDE

2.1. L’Associazione ha Sede nel Comune di Castegnato (BS) e potrà essere trasferita all’interno del territorio della Provincia di Brescia con semplice delibera del Consiglio Direttivo senza che ciò comporti modifica del presente Statuto.

2.2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie od unità locali.

ART. 3 - DURATA

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 – OGGETTO E SCOPO

4.1. L'Associazione non persegue scopo di lucro, né finalità di carattere politico ed è apartitica.

4.2. L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

4.3. Per la realizzazione degli scopi indicati al punto precedente, l’Associazione esercita la propria attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria.

4.4. In particolare, l’Associazione potrà, anche mediante la partecipazione ad altre organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi o comunque aventi finalità di solidarietà sociale:

a) rappresentare i diabetici presso le Autorità e qualsiasi altro Ente di Assistenza;

b) studiare forme e modalità di intervento al fine di arginare il progressivo diffondersi della patologia ed agevolare il potenziamento ed il miglioramento delle strutture per l’assistenza al diabetico anche attraverso una rete capillare nell’intero territorio provinciale;

c) curare il problema dell’orientamento professionale, del reinserimento del diabetico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità, della riabilitazione del diabetico colpito da complicanza invalidante e del trattamento di quiescenza degli invalidi;

d) promuovere ed aiutare le iniziative di studiosi, Associazioni ed Enti che possono portare un contributo alla cura ed allo studio del diabete;

e) riunire i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete, studiarne i problemi e soprattutto per quanto attiene l’inserimento dei soggetti diabetici nella vita associata;

f) instaurare i rapporti con la scuola e le RSA;

g) seguire l’approvvigionamento dei prodotti farmaceutici per diabetici;

h) organizzare per gli associati ed i loro famigliari incontri periodici per dibattere problemi di comune interesse;

i) promuovere riunioni e corsi per diabetici, anche in una possibile realizzazione di vacanze comunitarie per questi ultimi o altri mezzi idonei alla loro istituzione;

l) promuovere incontri divulgativi sulla conoscenza e prevenzione della patologia;

m) promuovere qualsiasi iniziativa ed attività inerente la conoscenza, gestione, cura ed assistenza del diabete;

n) abbattere ogni forma di discriminazione o pregiudizio verso le persone diabetiche;

o) sensibilizzare le Autorità sui problemi connessi al diabete, ed essere di stimolo per i servizi pubblici territoriali;

p) fornire assistenza psicologica e materiale al diabetico ed alle loro famiglie sia direttamente che coadiuvata da terzi specificatamente approvati dal Consiglio Direttivo.

4.5. L’Associazione può svolgere la propria attività anche in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell’ambito degli scopi statutari.

4.6. Unicamente per la realizzazione dei propri scopi e nell’esercizio delle proprie attività istituzionali, l’Associazione può inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi, nonché la trasformazione del patrimonio, anche tramite donazioni, anche modali, nel rispetto della congruità dell’operazione e dei fini statutari.

4.7. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
TITOLO II – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 5 – GENERALITA’

5.1. Nel presente Statuto, i termini “Socio” e “Associato”, comunque declinati, sono considerati termini aventi significato esattamente identico.

5.2. Tutti i Soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell’Associazione con piena parità.

5.3. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; pertanto l’ammissione a Socio dell’Associazione si intende sempre a tempo indeterminato.

5.4. Tutte le eventuali prestazioni rese all’Associazione da parte dei soci e degli aderenti e da coloro che ricoprono cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

5.5. L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire la qualifica di Socio a soggetti ritenuti particolarmente meritevoli oppure può istituire e regolamentare le categorie dei “Soci Sostenitori”, “Soci Onorari” e “Soci Ordinari”, purché tali delibere non contrastino con le norme previste nel presente Statuto.

ART. 6 – AMMISSIONE DEI SOCI PERSONE FISICHE OD ENTI

6.1. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che desiderino contribuire al raggiungimento delle finalità istituzionali della medesima.

6.2. Possono inoltre essere Soci tutti gli Enti pubblici e privati aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione.

6.3. La qualifica di Socio si acquisisce con il pagamento della quota associativa annua.

6.4. La qualifica di Socio si assume dalla data di ricezione da parte dell’Associazione del versamento della quota associativa annua di cui al comma precedente. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può negare, entro sessanta giorni dalla ricezione del versamento della quota l’ammissione di un Socio, qualora constati la mancanza dei requisiti previsti dal presente Statuto per l’ammissione a Socio. In questo caso l’Associazione deve contestualmente provvedere al rimborso della quota associativa versata.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE

7.1. Il Consiglio Direttivo delibera l’importo della quota associativa annuale che ciascun Socio è tenuto a versare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio stesso.

7.2. La quota associativa non è trasmissibile per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

7.3. La quota associativa è versata a fondo perduto; pertanto in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di recesso od esclusione del Socio può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

8.1. La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta, l'ammissione;

c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità;

d) per ritardato pagamento della quota associativa annuale per almeno tre anni.

8.2. Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, accerta la perdita della qualifica di Socio per i motivi descritti ai punti a), b) e d) del comma precedente e provvede alla cancellazione dall’elenco soci dei relativi nominativi.

8.3. In caso di dimissioni di un Socio, nessun onere dovrà gravare sul Socio dimissionario, il quale dovrà però provvedere al versamento di quanto ancora dovuto all’Associazione e alla restituzione dei beni della stessa ancora eventualmente in suo possesso.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 9 – GENERALITA’

9.1. Sono organi dell’Associazione:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- l Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, se nominati;

- il Comitato di Garanzia, se nominato.

9.2. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e sono elettive. Non ne consegue alcun compenso. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto soltanto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro incarico e debitamente documentate.

9.3. Il mandato di ogni carica sociale dura tre anni, senza eccezione di sorta. L’elezione delle cariche sociali avviene in base alle norme di cui al presente Statuto.

9.4. Il componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

ART. 10 – ASSEMBLEA – GENERALITA’ E COMPOSIZIONE

10.1. L'Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano ed è costituita dagli associati regolarmente iscritti alla data di convocazione.

10.2. L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli Associati anche se non intervenuti,  dissenzienti o astenuti.

10.3. Il diritto di voto spetta a tutti gli Associati maggiori di età per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione e per qualunque altro argomento sottoposto all’esame e/o all’approvazione dell’Assemblea.

10.4. Vige il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

10.5. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea soltanto da un altro Socio il quale può essere portatore di un numero massimo di due deleghe.

ART. 11 – ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

11.1. La convocazione dell’Assemblea è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata a tutti gli Associati mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente, da inviare almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea anche a mezzo di posta ordinaria, telefax o posta elettronica o altri mezzi idonei a raggiungere ed informare i soci.

11.2. L’avviso di convocazione deve indicare la data, l’ora ed il luogo in cui si svolgerà l’Assemblea, nonché l’elenco delle materie da trattare, e può contenere anche l’indicazione della data, ora e luogo di una eventuale seconda convocazione da fissarsi almeno un’ora dopo di quella fissata per la prima convocazione.

11.3. L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.

11.4. L’Assemblea può inoltre essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati.

ART. 12 – ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

12.1. L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

12.2. In mancanza di avviso di convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tutti i Soci, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se nominati, e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno.

12.3. Sia in prima che in seconda convocazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente.

12.4. Sia in prima che in seconda convocazione, per l’approvazione delle delibere relative all’approvazione dello Statuto ed alle sue modificazioni, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

ART. 13 – ASSEMBLEA: PRESIDENTE, SEGRETARIO E VERBALE

13.1. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.

13.2. Il Segretario dell’Assemblea è designato dal Presidente.

13.3. Di ogni Assemblea deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

13.4. Il verbale dell’Assemblea rimane depositato presso la Sede Legale dell’Associazione affinché tutti i soci ne possano prendere visione.

ART. 14 – ASSEMBLEA: COMPITI

14.1. L’Assemblea degli Associati delibera in merito:

a)      all’approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’anno precedente a quello in corso;

b)      alla elezione libera e democratica delle cariche sociali previste dal presente Statuto;

c)      all’approvazione dello Statuto e delle sue modificazioni;

d)      allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio;

e)      alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;

f)       a tutti gli argomenti ad essa demandati per legge;

g)      agli obiettivi prioritari per l’Associazione;

h)      agli argomenti relativi alla gestione ed alle attività sociali eventualmente sottoposti al suo esame dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci.

ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea dei Soci.

15.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

15.3. Durante la prima riunione successiva al rinnovo delle cariche, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto utile o necessario, anche un Vice Presidente.

15.4. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, deve essere redatto un verbale a cura del segretario o altro incaricato dal Consiglio, e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro (cartaceo od informatico), lo stesso è a disposizione di tutti i consiglieri che eventualmente potranno richiederne una copia che potrà essere rilasciata esclusivamente in formato cartaceo.                       

ART. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E POTERI

16.1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di gestione dell’Associazione non espressamente attribuiti all’Assemblea dei Soci. Propone all’approvazione dell’Assemblea il Bilancio Consuntivo e delibera sulle materie indicate dal Presidente.

16.2. In particolare, il Consiglio Direttivo:

a) determina l’importo annuo delle quote associative;

b) decide il programma delle attività che l’Associazione svolgerà;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari alla buona gestione e funzionamento dell’Associazione;

d) nomina il Comitato Tecnico Scentifico del quale fanno parte di diritto: un Medico Specialista ed il Presidente, eventualmente coadiuvati da Consiglieri, o Soci e Simpatizzanti con specifiche competenze, determinandone compiti, poteri e modalità di funzionamento;

e) stipula convenzioni con Professionisti, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nonché con altre Associazioni di volontariato, volte ad ottenere il raggiungimento dei propri fini statutari.

16.3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

16.4. I Consiglieri delegati riferiscono regolarmente al Presidente, ed in ogni riunione utile al Consiglio Direttivo, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’Associazione nell’ambito delle sue finalità istituzionali.

16.5. Non possono essere delegati la formazione del bilancio consuntivo e la convocazione delle assemblee.

16.6. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè fino alla metà dei componenti eletti, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

ART. 17 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno e ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità.

17.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri.

17.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

17.4. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

17.5. In assenza di avviso di convocazione, il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito se sono presenti tutti i consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

17.6. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 18 - PRESIDENTE

18.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

18.2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, se nominato.

ART. 19 – VICE PRESIDENTE

19.1. Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici, qualora egli sia assente o l’abbia delegato.

ART. 20 – SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE

20.1. Il Segretario Generale ed il Tesoriere sono nominati dal Presidente anche tra non soci.

20.2. Salva diversa determinazione del Presidente, il Segretario Generale:

- sovrintende e svolge i principali compiti inerenti alla organizzazione tecnico-amministrativa dell’Associazione in conformità alle direttive del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- cura l'intera gestione amministrativa dell’Associazione;

- interviene alle adunanze del Consiglio Direttivo e riferisce su quanto riguarda l'andamento economico;

- esegue incassi e pagamenti di normale amministrazione, è delegato dal Presidente alle pratiche bancarie;

- stende i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

20.3. Salva diversa determinazione del Presidente, il Tesoriere:

- è responsabile della tenuta delle scritture, dei libri contabili e del conseguente bilancio;

- redige annualmente lo stato patrimoniale, il conto economico della gestione ed il bilancio da presentare alla Assemblea, previa relazione ed approvazione del Consiglio Direttivo;

- illustra il bilancio ai Soci in Assemblea.

20.4. Il Segretario non Socio partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea senza diritto di voto.

20.5. Il Segretario ed il Tesoriere scelti tra i soci che non siano stati eletti membri del Consiglio Direttivo partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo stesso senza diritto di voto.

ART. 21 – COLLEGIO REVISORI DEI CONTI O REVISORE DEI CONTI

21.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea anche tra non soci, la quale provvede a nominare anche il Presidente del Collegio. In alternativa l’Assemblea può nominare un solo Revisore dei Conti scelto anche tra non soci al quale si applicano le norme del presente articolo in quanto compatibili. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Revisore dei Conti devono essere preferibilmente iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti tenuto presso il Ministero della Giustizia.

21.2. Il Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all’anno, è validamente costituito con la presenza di almeno due membri effettivi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione. Redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all’approvazione di tali documenti.

21.4. I membri effettivi del Collegio dei Revisori che non sono Soci possono partecipare anche alle riunioni delle Assemblee con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

21.5. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dall’ufficio, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile.

21.6. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il Revisore supplente più anziano di età.

21.7. Il membro subentrato a norma dell’articolo precedente rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Collegio.

21.8. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la presidenza è assunta dal membro più anziano di età.

21.9. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori o in caso di morte, rinunzia o decadenza del Revisore unico, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio o alla nomina di un nuovo Revisore.

ART. 22 – COMITATO DI GARANZIA

22.1. Per ciascun evento organizzato dall’Associazione o per ogni attività gestita, il Consiglio Direttivo può nominare un apposito Comitato di Garanzia con il compito di tutelare e verificare il corretto svolgimento e/o il buon esito della Manifestazione organizzata o dell’attività esercitata.

22.2. Al Comitato di Garanzia si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento previste nel presente Statuto per il Consiglio Direttivo, nonché le previsioni contenute nell’atto di nomina.
TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 23 – PATRIMONIO ED ENTRATE

23.1. Il patrimonio dell’Associazione può essere costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle erogazioni liberali versate da benefattori che intendono così sostenere l’attività dell’Associazione;

- dalle quote associative pagate dagli Associati;

- dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici e Privati;

- dalle rendite patrimoniali;

- dallo svolgimento, diretto o indiretto, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali, di eventuali attività commerciali non prevalenti.

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della normativa vigente.

ART. 24 - ESERCIZIO ASSOCIATIVO E BILANCIO

24.1. L’esercizio associativo coincide con l’anno solare e, quindi, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

24.2. Il Bilancio consuntivo (o rendiconto economico e finanziario), dal quale devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione.

24.3. La redazione e l’approvazione annuale del Bilancio consuntivo dell’Associazione è obbligatoria ed a tale obbligo si deve adempiere nel rispetto delle norme dettate dal presente Statuto.

24.4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la  realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

24.5. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 25 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE

25.1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti.

25.2. L’Assemblea che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento dell’Associazione, nomina anche uno o più liquidatori.

25.3. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

26.1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, con particolare riferimento alle norme in materia di associazioni di cui al libro I del Codice civile e alle norme in materia di O.N.L.U.S. di cui agli articoli 10 e seguenti del  D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

  • Gli Associati Fondatori
  • Galli Rita
  • Rosa Gabriella
  • Attilii Pietro
  • Bignotti Alberto
  • Falanga Massimo
  • Fornari Fabio
  • Merigo Giorgio
  • Nassano Aldo